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Nuovo Bonus mamme 2025: requisiti e domande

Per accedere al beneficio le madri con due o più figli devono presentare domanda all’INPS entro il 9 dicembre 2025 (INPS, circolare 28 ottobre 2025, n. 139).

L’INPS illustra la disciplina del nuovo Bonus mamme, un contributo mensile di 40 euro destinato alle lavoratrici con almeno due figli. La misura, prevista dal D.L. n. 95/2025 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 118/2025), sostituisce temporaneamente l’esonero contributivo inizialmente programmato, posticipato al 2026.

 

Il Bonus spetta alle:

 

– madri con due figli: fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio;

– madri con tre o più figli: fino ai 18 anni del figlio più piccolo (escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato).

 

Possono accedervi lavoratrici dipendenti (pubbliche e private, escluso il lavoro domestico) e autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione Separata, e anche le mamme che hanno rapporti di lavoro intermittenti, nonché a scopo di somministrazione.

 

L’INPS, relativamente al requisito relativo al numero dei figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice, precisa che lo stesso deve sussistere alla data del 1° gennaio 2025 o si deve perfezionare entro il 31 dicembre 2025.

 

Se la lavoratrice possiede il requisito in argomento lo stesso si intende soddisfatto per l’intero anno, con esclusione dei periodi di sospensione della responsabilità genitoriale, o fino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio o del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo nel caso di tre o più figli. Se tale requisito si perfeziona in un momento successivo al 1° gennaio 2025, il Nuovo bonus mamme spetta a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito. In particolare, nel caso di nascita del secondo o successivo figlio nel corso dell’anno 2025, il requisito si cristallizza nel mese di nascita, non producendo alcuna decadenza dal diritto l’eventuale decesso del bambino o l’affidamento esclusivo di uno o più figli al padre. Ai fine della sussistenza del requisito non rilevano i figli per i quali è cessata la responsabilità genitoriale.

 

Il reddito da lavoro annuo non deve superare i 40.000 euro.

 

L’importo di 40 euro mensili, esentasse e non rilevante ai fini ISEE, verrà erogato dall’INPS in un’unica soluzione a dicembre 2025 (o entro febbraio 2026), coprendo fino a 12 mensilità per un massimo di 480 euro annui.

 

Il beneficio è erogato su domanda da presentarsi entro 40 giorni dal 28 ottobre 2025 (data di pubblicazione della circolare in commento), ma l’Istituto avverte che le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano successivamente a tale data, possono comunque presentare la domanda entro il 31 gennaio 2026. Considerato che il termine scade domenica 7 dicembre e che l’8 dicembre è un giorno festivo, le domande possono essere presentate entro il 9 dicembre 2025, ovvero, come detto, entro il 31 gennaio 2026 se i requisiti maturano successivamente ma comunque entro il 31 dicembre 2025.

 

Per la lavoratrice madre incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore/curatore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al soggetto titolare del beneficio in argomento. Il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente online la delega a proprio nome per l’esercizio dei diritti del figlio minore.

 

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