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Fondo Fasa: partita la campagna di adesione per i familiari dei lavoratori

Fino al 16 febbraio 2024 è possibile iscrivere i familiari alla polizza ed usufruire dei servizi sanitari del Fondo

I familiari dei lavoratori dipendenti delle aziende alimentari possono essere iscritti su base volontaria al Fondo Fasa, purché i dipendenti siano iscritti a propria volta. Questo è possibile proprio in virtù del rinnovo del CCNL Alimentari-Industria. Per quel che concerne, quindi, l’iscrizione dei familiari è obbligatorio che la suddetta riguardi tutti i componenti che risultano nello stato di famiglia: coniuge o convivente more uxorio; figli della dipendente o del dipendente non presenti sul medesimo stato di famiglia, purché fisicamente a carico per almeno il 50%. I figli non fisicamente a carico, genitori, nipoti, fratelli, zii, ecc., non possono iscriversi al Fondo e non possono considerarsi inclusi nella copertura, sebbene convivano con il titolare della polizza. Viene precisato, inoltre, nella nota del Fondo, che se i due coniugi o conviventi more uxorio sono entrambi dipendenti da Aziende iscritte al Fondo, questi vengono inseriti entrambi in qualità di titolari e non come beneficiari. Mentre, i figli a carico possono beneficiare della polizza. I familiari possono aderire alla campagna per il Fondo Fasa fino al 16 febbraio 2024. Il pagamento avviene tramite MAV, tramite l’accesso online e previa compilazione del form dedicato.
Per i beneficiari, la quota contributiva ordinaria annua è di 24,00 euro per coniuge o convivente e per figlio fisicamente a carico.

Inoltre, in mancanza di avvenuta iscrizione al Fondo familiari entro il 16 febbraio 2024 da parte dell’iscritto, questi non hanno diritto alle prestazioni sanitarie erogate dalla polizza del Fondo e non è possibile ripristinare la copertura in data successiva al termine della campagna di adesione.
Mentre, qualora il rapporto di lavoro dipendente dovesse interrompersi, o venga meno il versamento della contribuzione da parte dell’azienda, la copertura sanitaria del titolare della polizza termina allo scadere del contratto di lavoro; a differenza dei beneficiari che godono della polizza fino al 31 dicembre 2024, a patto che si sia provveduto al pagamento della quota sanitaria.

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